sabato 27 marzo 2010

Feltri sospeso per sei mesi
dall'Ordine dei Giornalisti

Feltri sospeso per sei mesi<br>dall'Ordine dei Giornalisti: "Il procedimento disciplinare in seguito agli articoli sul caso Boffo e per aver consentito a Farina di continuare a firmare articoli dopo la sua radiazione dall'albo.
"

4 commenti:

  1. Il caso Farina. Sul caso Farina infine (l'ex vicedirettore de Il Giornale sospeso a vita dall'Ordine dei giornalisti) l'organo di autocontrollo dei giornalisti lombardi ha comminato la sospensione di 2 mesi allo stesso Feltri "per aver consentito, fermo restando il diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione, nella sua qualità di direttore responsabile, prima di Libero e poi de Il Giornale, la pubblicazione di circa 270 articoli a Renato Farina, ex giornalista radiato dall'Ordine". E ciò "consentendo a Farina di eludere gli effetti del procedimento inflittogli dallo stesso Ordine professionale". In questo modo, secondo l'Ordine lombardo "Feltri ha egli stesso sostanzialmente vanificato e deligittimato apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine, violando così gli articoli 2 e 48 della legge numero 69 del 1963". Il Consiglio dei Giornalisti della Lombardia ha tuttavia "inteso la sospensione di 2 mesi relativa al procedimento Farina assorbita dalla maggior sanzione (caso Boffo) comminando quindi la sospensione complessiva di 6 mesi". Le motivazioni delle sentenze saranno depositate nei prossimi giorni.

    ... mi spiegate che senso ha cio' di cui sopra?

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  2. In breve: se l'Ordine sospende Farina, Feltri (dir. responsabile) non può fargli pubblicare articoli sui suoi giornali. Per questo Feltri è sospeso per 2 mesi.
    Allo stesso tempo, Feltri è sospeso per 6 mesi per le bugie pubblicate su Boffo.
    Normalmente 6 + 2 = 8; tuttavia, la pena di 2 mesi viene "riassorbita" nell'altra. Quindi: 6 + 2 = 6 ^_^

    Certo che il caso Farina, mi fa dubitare sulla convinzione dell'inutilità dell'Ordine. Se viene permesso ai servizi segreti di fare liberamente contropropaganda...

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  3. Art. 48 (Procedimento disciplinare)
    Gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
    Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

    Art. 45 (Esercizio della professione)
    Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo 1968 n. 11 nella parte in cui è applicabile allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana).

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