martedì 2 marzo 2010

Mille proroghe, mille scandali

Mille proroghe, mille scandali: "

Riceviamo da Maurizio Mazziero e volentieri pubblichiamo


La denominazione Mille proroghe è stata così usata e abusata nel corso degli anni che non suscita più alcuna reazione.

Sarà mai possibile istituzionalizzare una continua dilazione dei termini? Non dovrebbero le decorrenze dei termini essere sanzionate?


Nel nostro bel Paese ormai si vive con la costanza di termini che riscuotono aspettative di futuri rinvii; con la conseguenza che un termine non è mai inteso come tale e che quando esso lo diventa, dopo innumerevoli rimandi, lascia tutti perplessi e sbigottiti per questa inaspettata ferocia      legislativa.


Seconda riflessione. Nello spulciare questo decreto ho trovato il seguente passo:


8-octies. All’articolo 42-bis, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 marzo 2009“ sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2010“.

8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo 2009 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.


Come non gridare allo scandalo!


Andando a ritroso nella legge 14 del 27 febbraio 2009, si riesce a decodificare che

all’Art. 42-bis:

(( Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità

1. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia.

2. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre  2009. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non da’ luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e’ fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 marzo 2009. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.))


Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell’art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all’art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.


In pratica si tratta della proroga al 31 maggio 2010 (per tutto, cioè, il periodo delle elezioni regionali) la sanatoria che consente di sanare le violazioni commesse nell’affissione dei manifesti elettorali con il pagamento di sole 1.000 euro.

Si concede quindi una sanatoria a violazioni ancora da commettere e che consentiranno di imbrattare muri, pensiline, sottopassi, cavalcavia e via dicendo con le frasi più accattivanti e con i visi più sorridenti dei nostri futuri rappresentanti.

La sanzione sarà solo di 1.000 Euro, un malcostume che va avanti dal 2005 – ma forse ancora prima – e che continuerà imperterrito con buona pace di tutti noi.

Ora mi domando: ma visto che mancano i soldi non poteva essere tale violazione una buona occasione per fare cassa?

Non per altro per destinarlo a spese per la conservazione del patrimonio, per lavori contro il dissesto idrogeologico, per le categorie in difficoltà o per tutto ciò che è nobile come legge del “contrappasso” rispetto a una violazione che è contro il rispetto di ogni civile cittadino.


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