giovedì 28 aprile 2011
lunedì 25 aprile 2011
Stato ladrone!
Oltre 4 miliardi di euro: è questa la cifra che lo Stato ha illegittimamente preteso dai cittadini italiani a titolo di tassa di concessione governativa sui telefonini cellulari. 5,16 euro al mese per ogni utenza consumer e 12,91 per ogni utenza business, e così centinaia di milioni di euro all’anno (oltre 700 milioni nel solo 2010) addebitati ai cittadini direttamente attraverso le bollette delle compagnie telefoniche.
La tassa di concessione governativa, in realtà, stando a quanto si legge in una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto avrebbe dovuto considerarsi implicitamente abrogata sin dal lontano 2003 per effetto dell’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche e della liberalizzazione del mercato. La privatizzazione del mercato, infatti – scrivono i giudici tributari – ha avuto “come principale conseguenza il passaggio dalla concessione (che è un atto amministrativo emanato nell’ambito di un rapporto pubblicistico con una posizione di preminenza della Pubblica Amministrazione sui privati) al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato che presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Bisogna perciò concludere – proseguono i Giudici – che con il D.lgs. 259 [il Codice delle Comunicazioni elettroniche del 2003, ndr] è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico ed è venuto quindi meno il presupposto per l’applicazione della Tassa di concessione Governativa”.
Lo Stato, dunque, dopo aver liberalizzato il mercato ha continuato a pretendere centinaia di milioni di euro come se nulla fosse cambiato fingendo di non essersi accorto che il balzello che continuava ad esigere dagli italiani era, evidentemente, incompatibile con il nuovo assetto di mercato. Come se non bastasse, l’Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio che ha poi dato origine alla decisione della Commissione Tributaria regionale del Veneto ha strenuamente provato a difendere la propria posizione con argomentazioni ed eccezioni da azzeccagarbugli che, fortunatamente, non hanno fatto presa sui Giudici Tributari.
E’, d’altra parte, comprensibile – ma non per questo condivisibile – che, specie in tempo di crisi, lo Stato non abbia avuto alcuna intenzione di rinunciare ad un tesoretto di centinaia di milioni di euro l’anno incassato dai cittadini, tassando il telefonino cellulare, che in Italia è più diffuso rispetto ad ogni altro Paese europeo.
E pensare che dall’aprile del 2008, giace in Parlamento, un disegno di legge presentato dall’onorevole Stucchi (Lnp) attraverso il quale si proponeva, appunto, di abrogare la disciplina impositiva della tassa di concessione governativa. L’esame del disegno di legge, tuttavia, ad oltre tre anni dalla sua presentazione non è ancora neppure iniziato.
E ora? I cittadini e le imprese che hanno versato indebitamente alle compagnie telefoniche centinaia di milioni di euro poi rigirati all’erario hanno, evidentemente, diritto a riaverli indietro almeno limitatamente agli ultimi tre anni (oltre, sfortunatamente, non sono ammesse istanze di ripetizione di trubuti ancorché indebitamente versati). Si tratta di circa 186 euro per i titolari delle utenze consumer e di circa 465 euro per i titolari di utenze business. Sarebbe auspicabile che lo Stato, a questo punto, facesse almeno il bel gesto di dichiararsi disponibile alla restituzione del maltolto senza costringere cittadini ed imprese ad avviare lunghe e costose iniziative giudiziarie.
La montagna di soldi incassata tra il 2003 ed il 2007, ovvero almeno un paio di miliardi di euro, sembra, invece, destinata a rimanere nelle casse dell’Erario. In un Paese normale e capace di guardare al futuro, probabilmente, qualcuno proporrebbe di investirne una parte – non ha importanza sottraendola a cosa – per dotare, finalmente, il Paese dell’infrastruttura di telecomunicazione a banda larga che merita. In questo modo un fiume di denaro dragato indebitamente dal mercato delle telecomunicazioni mobili, verrebbe, almeno, utilmente reimpiegato per promuovere Internet e la comunicazione del futuro. Difficile, tuttavia, credere che questo possa avvenire nel nostro Paese. Ma nessuno può negarci il diritto di chiederlo.
"sabato 19 febbraio 2011
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martedì 30 novembre 2010
Addio Fai Da Te ..
ART. 1
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l’apparecchiatura è interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, ‘ricetrasmittenti’, o unicamente per ricevere, ‘riceventi’, segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
…
ART. 2
(Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica)
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=60477&pg=1%2C2123%2C4684%2C7132%2C8109&pg_c=2
mercoledì 27 ottobre 2010
giovedì 19 agosto 2010
Nokia X3, ibrido alla finlandese
lunedì 8 febbraio 2010
Telefonare dopo mezzanotte potrebbe essere reato
Il vostro spasimante vi telefona dopo mezzanotte mettendo a repentaglio il vostro sonno? Sappiate che potrebbe pagarla cara. La Cassazione, infatti, ha decretato che lo squillo o la telefonata dopo la mezzanotte può essere considerato un atto molesto.
Lo sa bene Nicola, un cinquantatreenne abruzzese che ha provato a telefonare la sua ex moglie dopo mezzanotte. La donna, adirata dal gesto, ha deciso di fargliela pagare e in un percorso giudiziario arrivato alla Cassazione, ha ottenuto il pagamento di una multa di 300 €. Forse è opportuno fare come me: dopo una certa ora meglio spegnere il telefono.
[via adnkronos]